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Crisi d'impresa

Stato di crisi e step operativi: la pianificazione

Il rischio di crisi oggi impone un nuovo modo di fare impresa soprattutto in chiave di prevenzione. Ma quali strumenti e procedure occorre adottare?

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L’introduzione della definizione di stato di crisi rappresenta uno degli elementi che caratterizzano il Nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. L’art. 2 dello stesso codice, al comma 1, punto a) definisce la crisi come “lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni pianificate nei successivi 12 mesi“. Stabilisce, in questo modo, un chiaro ed esplicito riferimento alle attività di pianificazione e allo stesso tempo, stabilisce come un segnale fondamentale per la verifica di un possibile stato di crisi derivi dall’analisi dei flussi di cassa prospettici.

Inoltre, lo stato di crisi, così definito, va a delineare il principio della rescue culture. Principio legato all’attività di prevenzione che va poi a concretizzarsi nel salvataggio dell’impresa in crisi attraverso gli strumenti già in grado di prevenire lo stato di insolvenza e di conseguenza di anticipare la consapevolezza da parte dell’impresa e dell’imprenditore del proprio dissesto.

Stato di crisi: flussi di cassa e analisi

Il calcolo dei flussi di cassa prospettici a 12 mesi, allo stesso tempo, non può prescindere dalla proiezione dei dati economici e finanziari. Infatti, lo sviluppo di un sistema di pianificazione prevede l’analisi e la proiezione di tutti i dati aziendali, compresi anche i dati inerenti alla produzione o all’erogazione dei servizi, legati allo sviluppo del pacchetto clienti o ad altri KPI specifici per ogni realtà.
L’orientamento all’analisi dei dati prospettici e all’analisi anche dei dati qualitativi e quantitativi aziendali emerge inoltre dall’articolo 3 del codice, che prescrive di dotarsi di assetti in grado di:

a) Rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario.

b) Verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi.

c) Ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui all’articolo 13, al comma 2.

L’importanza della pianificazione finanziaria

La rilevazione degli squilibri, il punto a) definito sopra, può essere “tradotto” nella necessità di rilevare gli andamenti aziendali consuntivi non solo nella fase di redazione del bilancio, ma anche durante il corso dell’esercizio attraverso la redazione dei bilanci infra-annuali redatti secondo i principi di competenza dettati dall’OIC 30 (relativo ai bilanci intermedi).
Fondamentale è però, la necessità di avere una specifica analisi dei dati economici- finanziari ovvero su misura (meglio ancora “cuciti addosso”) alla realtà aziendale analizzata. 
Il secondo assetto ovvero il punto b) descritto nel paragrafo precedente, è fortemente incentrato sulle attività inerenti la pianificazione aziendale con lo scopo di rilevare la sostenibilità del debito con un focus particolare sulla pianificazione finanziaria ed un chiaro riferimento alle prospettive di continuità aziendale.

Verificare la sostenibilità del debito e la continuità aziendale richiede in ogni caso di impostare un sistema di procedure ed attività specifiche.

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